C.d.S. - Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

    Codice della strada

    Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi [1] [2] [3] [4]

    1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

    2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

    3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.[5] [6]

    3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.[7] [8]

    4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.[9]

    5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

    6. [10] [11]

    7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici [12] e di riconoscimento.[13]

    8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.[14]

    9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

    - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

    - la collocazione e le modalità di installazione;

    - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

    10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

    11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) [15] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito [16] con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00.

    13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 [17] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

    14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

    15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.[18] Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 [19] consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 256 ad art. 263 e Appendici XII e XIII.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; DPR 24.11.2001 n. 474; 15.1.2002 n. 9; D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284; legge 29.7.2010 n. 120.

    [3] Per le disposizioni applicative vedi anche la circolare del Ministero dei trasporti - DGMCTC 16.9.1993 prot. n. 2915/4310(5) - DC IV A086.

    [4] Le parole "e di riscontro" sono state soppresse dall'art. 45 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

    [5] Vedi circolare DGMCTC 23.11.1993 n. 224/93 e lettera ministeriale 13.5.1994 prot. n. 128/4240 - B058, con la quale è stato chiarito che: la sede della targa che deve essere illuminata resta quella della targa ripetitrice, ai sensi del D.M. 7.6.1974 (direttiva 70/222/CEE); per le prime immatricolazioni di rimorchi omologati anteriormente all'1.10.1993, lo spostamento della targa dal lato destro al lato posteriore può essere documentato dal costruttore del rimorchio con un disegno quotato, ai sensi dell'art. 224 del regolamento c.d.s. ; per il circolante alla data del 30.9.1993, con targa d'immatricolazione su lato destro, non è previsto alcuno spostamento della targa medesima.

    [6] L'art. 11 cc. 7 e 8 della legge 29.7.2010 n. 120 ha modificato il regolamento c.d.s. che entra in vigore dal 20.2.2013 e definisce le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli di nuova immatricolazione, e consente di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della suddetta data.

    [7] Comma inserito dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [8] Questa modifica andrà in vigore 6 mesi dopo l'emanazione dell'apposito regolamento che dovrà essere approvato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120.

    [9] Con l'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "I rimorchi e".

    [10] Con D.P.R. 24.11.2001 n. 474 è stato abrogato il seguente comma: "6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.".

    [11] Vedi art. 2 del DPR 24.11.2001 n. 474.

    [12] Con DPR 24.11.2001 n. 474 sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

    [13] Comma così sostituito dall'art. 45 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

    [14] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284.

    [15] Parole così sostituite con D.Lgs. 15.1.2002 n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284.

    [16] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

    [17] Parole così sostituite dal DPR 24.11.2001 n. 474.

    [18] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

    [19] Parole così sostituite dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

    Tags: targhe rimorchi, targhe motoveicoli, targhe autoveicoli, cds, art.100 cds

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