C.d.S. - Art. 205 - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

    Codice della strada

    Art. 205 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione [1]

    1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.[2]


    [1] Articolo sostituito dal D.Lgs. 1.9.2011 n. 150.

    [2] Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 1.9.2011 n. 150: “Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

    omissis

    5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

    a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

    b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

    c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    omissis

    9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.".

    Tags: cds, art.205 cds

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