C.d.S. - Art. 204 - Provvedimenti del prefetto

    Codice della strada

    Art. 204 - Provvedimenti del prefetto [1] [2] [3] [4]

    1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni [5] decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,[6] comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.[7]

    1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.[8]

    1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.[9]

    2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro [10] o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.[11] L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.[12]

    3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

    [2] Relativamente ai mezzi di impugnativa esperibili, vedi circolare Ministero dell'interno n. 30 del 14.3.2000.

    [3] Relativamente al termine concesso al prefetto per decidere sul ricorso, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M2413-10 del 15.2.2001; sulle ordinanze-ingiunzioni emesse oltre il termine prescritto, vedi la circolare Ministero dell'interno prot. n. E.5/9613 del 27.3.2000.

    [4] In merito ai cosiddetti preavvisi, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 26.10.1999 e prot. n. M/2413-11 del 24.2.2000; in relazione all'obbligatorietà della previa audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-10 del 8.5.2001.

    [5] L'originale termine di 30 giorni è stato sostituito in 60 giorni dall'art. 106 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, e successivamente in 180 giorni dalla legge 23.12.1999, n. 488, e ancora in 90 giorni dall'art. 18, comma 3 della legge 24.11.2000, n. 340, e infine negli attuali 120 giorni dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

    [6] Relativamente all'eventuale archiviazione del preavviso di violazione direttamente da parte del Comando di polizia che ha rilevato l'infrazione, vedi circolare Ministero dell'interno 17.1.2003, prot. n. M/2413/11.

    [7] Il presente comma prima modificato, prima dall'art. 106, D.Lgs. 10.10. 1993, n. 360, poi dall'art. 68 L. 23.12.1999, n. 488 poi dall'art. 18, L. 24.11.2000, n. 340, è stato, poi, così modificato dal' art. 4 D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.".

    [8] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [9] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [10] Con D.Lgs. 9.7.1997, n. 237 sono stati soppressi i servizi autonomi di cassa del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

    [11] Relativamente al recupero delle spese di notifica, vedi circolare Ministero dell'interno 19.8.2003, prot. n. M/2413-13.

    [12] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.".

    Tags: cds, art.206 cds, art.204 cds

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