C.d.S. - Art. 194 - Disposizioni di carattere generale
Codice della strada
Art. 194 - Disposizioni di carattere generale [1]
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo [2].
[1] Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1.1.1993 (vedi art. 238, comma 1).
[2] Relativamente alla individuazione dell'ufficio competente ad ammettere l'autore della violazione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/6326-19 del 26.6.2001.
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