C.d.S. - Art. 054 - Autoveicoli

    Codice della strada

    Art. 54 - Autoveicoli [1]

    1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

    b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;[2]

    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

    e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

    f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

    g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;[3]

    h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;[4]

    m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;[5]

    n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.[6]

    2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 201 e 203.

    [2] Per effetto della direttiva 98/14/CE (che ha integrato e modificato la direttiva 70/156/CEE), recepita con D.M. 4.8.1998, relativa alla omologazione dei veicoli, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettera c) sono stati assorbiti nella categoria delle autovetture (comma 1 lettera a).

    Il comma 1, lettera c) dell'art. 54 c.d.s. deve essere disapplicato; rimane valido solamente per i veicoli a trazione elettrica o a batteria e per quelli già omologati come tali.

    I veicoli caratterizzati da una carrozzeria costituita da una cabina e una struttura per il carico tra loro separate (cassone, pianale, ecc.) e numero massimo di occupanti non superiore a nove (veicoli con cabina profonda) precedentemente classificati, in relazione al loro limite di massa complessiva a pieno carico, quali autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o autocarri sono ora inquadrati quali "autocarri". Ciò per effetto della direttiva 98/14/CE tenendo conto che il numero massimo di occupanti, conducente escluso, non può essere superiore a sei o otto unità rispettivamente per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore o superiore a 3,5 t (vedi circolare DTT 9.12.1998, prot. n. 1718/DC - D.C. IV n. B105).

    [3] Come chiarito con circolare DTT 26.11.2002, prot. n. 4708-MOT2/C, per quanto attiene le procedure di omologazione e quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (approvazione in "unico esemplare"): le autocaravan sono inquadrabili esclusivamente nella categoria M1; le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17.12.1987 n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5.11.1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20.11.1997 n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M; i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N e O; gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali"; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, c. 1, punti f) e g), e all'art. 56, c. 2, punti c) e d), c.d.s.) sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N e O; le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 kNm) sono inquadrabili nella categoria N3.

    [4] La normativa nazionale (alla quale si fa ancora riferimento per i veicoli già immessi in circolazione) distingue gli autobus (autobus e minibus ad eccezione degli scuolabus) destinati al servizio pubblico di linea, in base al tipo di trasporto per il quale vengono utilizzati. Secondo le norme comunitarie (direttiva 97/27/CE recepita con D.M. 14.11.1997 e direttiva 2001/85/CE recepita con D.M. 20.6.2003) è previsto un diverso criterio di classificazione degli autobus.

    [5] Per effetto del D.M. 4.8.1998 che ha recepito la direttiva 98/14/CE, i DD.MM. che individuano le caratteristiche tecniche e funzionali delle autocaravan rimangono validi per i veicoli della categoria M1 per il rilascio di omologazioni nazionali. Vedi circolare prot. 1718/DC - DC IV n. B105 del 9.12.1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

    [6] L'art. 11, c. 2, della legge 23.12.1997 n. 454 ha previsto che tra i materiali assimilati a quelli indicati nel presente punto n) "sono compresi: a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera; b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera".

    Tags: cds, art.54 cds

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