C.d.S. - Art. 224 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

    Codice della strada

    Art. 224 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente [1] [2] [3]

    1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.[4]

    3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.[5] L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [2] Relativamente all’obbligo di indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale ricorrere, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 12.1.2000; sull’applicabilità di tali sanzioni agli stranieri, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 39 del 29.5.1997.

    [3] Rubrica così modificata dall'art. 121 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Relativamente alla possibilità di conseguimento ex novo della patente a seguito di revoca dell'A.G., vedi le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. A11/2000/MOT del 20.3.2000 e del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/17 del 27.3.2000.

    [5] Relativamente all'adozione della sospensione in carenza di querela, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-9 del 16.11.2000.

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