C.d.S. - Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I
Codice della strada
Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I [1]
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.[2]
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[2] Comma aggiunto dall'art. 126 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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