C.d.S. - Art. 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
Codice della strada
Art. 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione [1] [2] [3]
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici [4] mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2,[5] della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione [6].
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 407.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[3] Rubrica così modificata dall'art. 125 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[4] Parola così sostituita dall'art. 125 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[5] Parole aggiunte dall'art. 125 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Parola così sostituita dall'art. 125 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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