C.d.S. - Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie

    Codice della strada

    Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie [1]

    1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.


    [1] Per la conferma dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 406 regolamento c.d.s..

    Tags: cds, art.229 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli