C.d.S. - Art. 239 - Norme transitorie relative al titolo VII
Codice della strada
Art. 239 - Norme transitorie relative al titolo VII [1]
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 28.6.1993, n. 214; D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
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