C.d.S. - Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione
Codice della strada
Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione [1] [2]
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.
[1] Per effetto dell'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.
[2] Per effetto dell'art. 2, comma 2, D.M. 9 agosto 2013, n. 110 entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo D.M. n. 110/2013 cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo. A decorrere dal 18.10.2015, pertanto, cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che, invece, dovrà continuare ad essere portato con sé dal conducente di un veicolo motore, per essere esibito in sede di controllo. Vedi Min. Interno - Circ. 15/10/2015 n. 300/A/7094/15/12479 - Dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A.
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