C.d.S. - Art. 225 - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
Codice della strada
Art. 225 - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali [1] [2]
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.
[2] Con D.D. 21.4.1994 sono stati approvati i tracciati record.
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