C.d.S. - Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida
Codice della strada
Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida [1]
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) [2] la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) [3] la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2 [4];
c) [5] l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b) [6], nonché un documento personale di riconoscimento;
d) [7] il certificato di assicurazione obbligatoria.[8]
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione [9] ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.[10] Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, [17] per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente [11] la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale [12], la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.[13]
6. [14]
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi [15], entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.[16] Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.
[2] Lettera così sostituita dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011).
[3] Le parole "b) il certificato di proprietà;" sono state soppresse e la lettera così reimpiegata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[4] Parole aggiunte dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.
[5] Lettera così modificata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Parole così sostituite dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[7] Lettera così modificata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[8] Non sono da ritenersi ammissibili altre documentazioni a riprova del pagamento dell'assicurazione, vedi circolare Ministero dell'interno 22.12.2000 prot. n. M/2413-6.
[9] Le parole "e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali," sono state soppresse dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[10] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.
[11] Con sentenza 23.7.2010 n. 280 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 180 c.d.s. integrato dall'articolo 3, comma 17, del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.
[12] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.
[13] Comma così sostituito dall'art. 32 della legge 29.7.2010 n. 120.
[14] Con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, è stato abrogato il seguente comma: "6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.".
[15] È legittima la presentazione della dichiarazione sostitutiva in luogo dell'originale documento di circolazione alla luce dell'art. 19 del DPR 445/2000, vedi circolare Ministero dell'interno 18.6.2001 prot. n. 300/A/2/33547/106/15.
[16] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.
[17] Premessa inserita dall'art.47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96
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