C.d.S. - Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

    Codice della strada

    Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze [1] [2] [3] [4]

    1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri [5], a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano [6], a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri [7]. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [8]. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 [9]. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.[10]

    2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

    3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

    4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; 27.12.1997, n. 449; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210; legge 29.7.2010 n. 120.

    [2] Parole aggiunte dall'art. 8, comma 5, del D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210.

    [3] Come chiarito con circolare DTT 14.6.2007 n. 57014/08.03, tenuto anche conto di una serie di pareri espressi dal Ministero dell'Interno e dal Consiglio di Stato: tra i servizi di "polizia" e di "antincendio" si possono ricomprendere anche i servizi di "protezione civile"; le attività di antincendio, di polizia e di protezione civile debbono essere svolte da soggetti pubblici; gli organismi privati (es. associazioni di volontariato, istituti di vigilanza privata, ecc.), comunque denominati ed ancorché iscritti in appositi registri, albi od elenchi, non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari; ciò anche nel caso in cui cooperino con le competenti autorità pubbliche nell'esercizio di compiti di polizia, nel settore della prevenzione degli incendi e, più in generale, nel settore della protezione civile.

    [4] Il DTT ha chiarito che l'installazione dei dispositivi supplementari non comporta la visita e prova del veicolo presso l'UMC e deve considerarsi legittimata a specifiche diciture sulla carta di circolazione del tipo: "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività sanitaria" ovvero "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività non sanitaria" per autoambulanze immatricolate in uso proprio; "Veicolo adibito al trasporto di organi" e/o "Veicolo adibito al trasporto di plasma" per veicoli assimilati alle autoambulanze; "Veicolo adibito esclusivamente a servizi di …...... - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s." per autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità di organismi pubblici come polizia, protezione civile o antincendio (esclusi, ovviamente veicoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, ecc.); in questo caso gli interessati devono indicare la fonte normativa che attribuisce all'organismo pubblico la potestà di esercitare i servizi di polizia, di protezione civile o di antincendio, o produrre copia del provvedimento amministrativo o di altra documentazione (es.: atto costitutivo, statuto, ecc.) utile a comprovare il legittimo esercizio del servizio; nessuna dicitura per autoambulanze immatricolate in servizio di noleggio con conducente e gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati a nome del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

    [5] Parole aggiunte dall'art. 8, comma 5, del D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210.

    [6] Parole aggiunte dall'art. 17, comma 28, della legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998).

    [7] Periodo aggiunto dall'art. 93 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Vedi D.M. 9.10.2012 prot. n. 217 che disciplina la materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

    [9] Periodi aggiunti dall'art. 31 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [10] Per le disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile, vedi il D.M. 5 ottobre 2009. Per le disposizioni in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità vedi il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

    Tags: cds, art.177 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli