C.d.S. - Art. 068 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

    Codice della strada

    Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi [1] [2] [3]

    1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

    a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

    2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 [4].

    3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

    4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.[5]

    5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.[6]

    6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.[7]

    7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.[8]

    8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.[9]



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 223, 224, 225 e appendice IV.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [3] Rubrica così sostituita dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] A seguito delle modifiche apportate dalla legge 1.8.2003 n. 214, il riferimento all'art. 152 c. 1 deve intendersi all'art. 153 c. 1.

    [5] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [7] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [9] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: velocipedi, cds, art.68 cds

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