C.d.S. - Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
Codice della strada
Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote [1] [2] [3]
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,[4] in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria [5].[6] [7]
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento [8].[9]
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.[10] Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,[11] della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.[12]
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; legge 29.7.2010 n. 120.
[2] Il D.Lgs. 4.12.1992, n. 475, che recepisce la direttiva CEE n. 89/686 del 21.12.1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI), prevede che il casco e la visiera per motociclisti rientrino in tale categoria di dispositivi che devono essere oggetto di dichiarazione di conformità ed il cui costruttore deve essere munito dell'attestato di certificazione rilasciato dal Ministero delle attività produttive.
[3] Per le norme concernenti l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, vedi il D.M. 28 luglio 2000.
[4] L'art. 49 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto l’introduzione del casco elettronico e della "scatola nera".
[5] Parole così sostituite dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.
[6] L'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".
[7] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.
[8] Per le norme concernenti l'omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, vedi il D.M. 11 aprile 2001, n. 298.
[9] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.
[10] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.
[11] Parola aggiunta dall'art. 88 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[12] Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151, poi così sostituito dall'art. 2 comma 168, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
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