C.d.S. - Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

    Codice della strada

    Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi [1] [2] [3]

    1. I veicoli a motore ed i rimorchi [4] non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

    2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,[5] quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

    a) da euro 41,00 a euro 169,00, se l'eccedenza non supera 1 t;

    b) da euro 85,00 a euro 338,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;

    c) da euro 169,00 a euro 679,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;

    d) da euro 422,00 a euro 1.695,00, se l'eccedenza supera le 3 t.[6]

    2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 [7].[8]

    3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore [9] a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

    3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3 [10].[11]

    4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli [12] di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g) [13], possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

    5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.[14] La medesima sanzione [15] si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato [16].

    6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa [17] nel complesso.

    7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.[18]

    8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

    9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.[19] [20] L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

    10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

    10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.[21]

    11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando [22] venga [23] superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione [24]. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione [25].

    12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 [26] in solido.

    13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 363.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 7.12.1999, n. 472; legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

    [3] Rubrica così sostituita dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [5] Relativamente al trasporto di più blocchi di marmo o simili effettuato con veicoli non eccezionali vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/26413/101/21/2 del 17.11.2000.

    [6] Relativamente alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

    [7] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

    [8] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

    [9] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [10] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

    [11] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

    [12] Le parole "adibiti al trasporto di containers" sono state soppresse dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [13] Parole aggiunte dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [14] Relativamente alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

    [15] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo,, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

    [16] Periodo aggiunto dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

    [17] Parole aggiunte dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [18] Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

    [19] Sull’applicabilità di tali sanzioni vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 dell'11.5.2000.

    [20] Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

    [21] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

    [22] Le parole "non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero" sono state soppresse dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [23] La parola "comunque" è stata soppressa dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [24] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 36.

    [25] Periodo aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

    [26] Parola così rettificata con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.

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