C.d.S. - Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
Codice della strada
Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata [1] nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.
[1] Parole così rettificate con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.
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