C.d.S. - Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili
Codice della strada
Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili [1]
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 360.
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