C.d.S. - Art. 084 - Locazione senza conducente

    Codice della strada

    Art. 84 - Locazione senza conducente [1] [2]

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.[3] [4]

    2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.[5]

    3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.[6]

    4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

    a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

    b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone,[8] nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

    5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.[7]

    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

    7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.

    8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 244.

    [2] Articolo così sostituito dall'art. 38 decreto-legislativo 10.9.1993 n. 360 e poi modificato dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

    [3] L'esercizio della locazione senza conducente è sottoposto a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Vedi art. 3, c. 2, D.P.R. 19.12.2001 n. 481 e art. 19 legge 7.8.1990 n. 241 come sostituito dal D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122

    [4] Relativamente alla responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno 26.2.2001 prot. n. M/2413-19.

    [5] Il comma recepisce il contenuto della direttiva CEE 90/398 che ha modificato la precedente direttiva CEE 84/647. Vedi circolare esplicativa della DG MCTC 6.12.1993 n. 219/93.

    [6] Il comma 3 costituisce la sintesi del contenuto del D.M. 14.12.1987 n. 601, sostituito, articolo per articolo, dal D.M. 16.2.1994 n. 213, che recepisce la direttiva 90/398/CEE a sua volta sostituita dalla direttiva 2006/1/CE.

    [7] L'art. 3, c. 2, DPR 19.12.2001 n. 481, in applicazione dell'art. 20 legge 15.3.1997 n. 59, dispone che il riferimento alla licenza deve intendersi riferito alla "denuncia di inizio attività" di cui al medesimo D.P.R.

    [8] L'art. 27, comma 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21/06/2017 n. 96, ha modificato l'art. 84, comma 4 lett. b) del codice della strada (Locazione senza conducente), inserendo le seguenti parole: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone", dopo "trasporto di persone"

    Tags: cds, art.84 cds

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