C.d.S. - Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

    Codice della strada

    In vigore dal 14/01/2017

    Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli [1] [2]

    1. La fermata e la sosta sono vietate:

    a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

    b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

    c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

    d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

    e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

    f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

    g) sui passaggi e attraversamenti [3] pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili [4] e agli sbocchi delle medesime;

    h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

    h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. [5]

    2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata [6]:

    a) allo sbocco dei passi carrabili;

    b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; [7]

    c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote [8]; [9]

    d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; [10]

    e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; [11]

    f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

    g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

    h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

    i) nelle aree pedonali urbane;

    l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

    m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

    n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

    o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;

    o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.[15]

    3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

    4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 [12] e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 338,00 per i restanti veicoli [13].

    6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 98,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 a euro 169,00 per i restanti veicoli [14].

    7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 353.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 16.12.2016 n. 257.

    [3] Parole inserite con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.

    [4] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [5] Lettera aggiunta dall'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257, in vigore dal 14/01/2017

    [6] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [7] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico (figura istituita dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127) al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

    [8] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [9] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

    [10] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

    [11] Lettera così sostituita dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [12] Parole inserite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [13] Parole così sostituite dall’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [14] Parole così sostituite dall’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [15] Lettera aggiunta dall'art. 47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96.

    Tags: cds, art.158 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli