C.d.S. - Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Codice della strada
Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi [1]
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa [2] posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; [3]
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;[4]
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;[5]
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;[6]
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;[7]
p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;[8]
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;[9]
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;[10]
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.[11]
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.
[2] Le parole “di immatricolazione” sono state soppresse dall’art. 75 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[3] Lettera così sostituita dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;"
[4] Parole aggiunte dall’art. 75 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[5] Lettera così sostituita dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;"
[6] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
[7] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
[8] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
[9] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
[10] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
[11] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.
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