C.d.S. - Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale

    Codice della strada

    Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale [1]

    1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

    2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [2]. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4 [3].[4]

    3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [5] [6].[7] [8]

    3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[9]


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214

    [2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    [3] Parole aggiunte dall'art. 72 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Per l’applicabilità del comma 2 e delle conseguenti sanzioni, vedi circolare Ministero dell'interno 1.9.2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1.

    [5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    [6] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [7] Vedi articolo 201 c.d.s., così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate. Per l'annullabilità dei verbali di accertamento di tali violazioni rilevate con apparecchiature prima del 18.3.2004, vedi circolare Ministero dell'interno 25.6.2004, n. 51/2004.

    [8] Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

    [9] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

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