C.d.S. - Art. 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

    Codice della strada

    Art. 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe [1] [2]

    1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

    2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

    3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso [3].[4]

    4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione [5].

    5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

    6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

     


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; DPR 24.11.2001, n. 474; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [2] Vedi circolare 16.9.1993 prot. 2915/4310(5)-DC IV A086 del Ministero dei trasporti.

    [3] Parole così sostituite dall'art. 46 D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [4] Con circolare 22.1.1997 n. 4/97 DGMCTC è stato chiarito che la fattispecie è applicabile solo per i veicoli di prima immatricolazione e non nei casi di rinnovo di iscrizione.

    [5] Con circolare 14.11.1994 prot. n. 3193/4310(7) e successiva circolare 21.9.1999 n. 48/99 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito modalità operative per il ritiro delle targhe e della carta di circolazione che, tuttavia, sono ora parzialmente informatizzate.

    Tags: cds, art.101 cds

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