C.d.S. - Art. 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

    Codice della strada

    Art. 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida [1]

    1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

    2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, [2] previa esibizione della patente.[3] [4]


    [1] Articolo modificato da: DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [2] Secondo la convenzione di Vienna 8.11.1968 ratificata con legge 5.7.1995, n. 308, la dizione "permesso internazionale di guida" deve essere ora inteso come "patente internazionale di guida".

    [3] Comma così sostituito dall'art. 12 del DPR 19.4.1994, n. 575.

    [4] Ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 575/94, le disposizioni del presente comma sono rese operative decorsi 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, e quindi il 1° ottobre 1995.

    Tags: cds, art.137 cds

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