C.d.S. - Art. 125 - Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

    Codice della strada

    Art. 125 - Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida [1]

    1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

    a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

    2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

    b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

    d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

    e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

    g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

    h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. [2]

    3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.

    4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro. [3]

    5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


    [1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

    [2] Importo non sottoposto all'incremento biennale 2015 - 2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 cds trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

    [3] Importo non sottoposto all'incremento biennale 2015 - 2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 cds trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

    Tags: cds, art.125 cds

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