Definito il procedimento di notificazione mediante PEC dei verbali di contestazione redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del CdS.
Definito il procedimento di notificazione mediante PEC dei verbali di contestazione redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del CdS.
La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del d.p.r. n. 68/2005, e successive modificazioni.
Il D.M. 18/12/2017 prevede in particolare che:
- la notificazione tramite PEC, nel rispetto dei termini previsti dal CdS, può essere effettuata nei confronti nel trasgressore fermato e identificato e che abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale, oppure del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, che abbia domicilio digitale o abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito;
- se non è stato comunicato, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso;
- il messaggio di PEC deve contenere nell'oggetto la dizione di "atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada";
- il messaggio deve essere corredato da una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale contenente le informazioni specificate dal decreto e la copia per immagine del verbale di contestazione con le prescritte attestazioni di conformità all'originale, sottoscritte con firma digitale;
- ai fini dei termini indicati nel c.d.s., i verbali si considerano spediti, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e notificati ai soggetti destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC; la ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio a essa allegato.
- qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del CdS, con oneri a carico del destinatario;
- qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del c.d.s., con oneri a carico del destinatario.
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