DPR 495/92 - Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito. (650)

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'art. 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (651)


(650) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(651) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 6, dpr 495/1992, art.206 cds

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