C.d.S. - Art. 113 - Targhe delle macchine agricole
Codice della strada
Art. 113 - Targhe delle macchine agricole [1] [2]
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa [3] contenente i dati di immatricolazione [4].
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima [5].
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, [6] 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,[7] stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.
[2] Vedi circolare del Ministero dei trasporti prot. 2915/4310(6) - D.C. IV n. A086 del 16.9.1993.
[3] Le parole "di riconoscimento" sono state soppresse dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[4] Il periodo "L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina agricola traente" è stato soppresso dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[5] Comma così sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Parola aggiunta dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[7] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 che, con l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 202 c.d.s., ha inserito le sanzioni dell'art. 113 comma 5 tra quelle per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
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