M.I.T. - Circ. 28/10/2019 n. 33119 - Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 33119
Roma, 28 ottobre 2019
OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 "Mother Regulation" (MR). Prescrizioni relative alle masse dei veicoli isolati e dei treni agricoli.
Con la Circolare prot. n. 4485 del 23/02/2016 sono state emanate le prime disposizioni relative all'attuazione della nuova normativa in oggetto citata e sono state fornite indicazioni sui nuovi limiti di massa introdotti dalla MR con il Regolamento UE delegato 2015/208 Allegato XXII (vedi Allegato 1 della circolare).
Si ritiene opportuno informare che successivamente alla divulgazione della predetta circolare prot. n. 4485 è stato emanato il Regolamento delegato UE 2016/1788 che ha apportato modifiche al RUE/2015/208; in particolare nell'Allegato XXII, le masse massime attribuibili ai veicoli rimorchiati Re S che trasmettono un carico statico verticale significativo al trattore (veicolo rimorchiato con timone rigido o veicolo rimorchiato ad asse centrale) sono determinate dalla somma delle masse massime ammissibili per asse, in luogo della massa massima di cui alla terza colonna della tabella, nel rispetto peraltro dei vincoli di distanza fra gli assi per assi tandem e tridem previsti dalla direttiva 96/53/CE.
In concreto un veicolo rimorchiato a timone rigido a 4 assi può raggiungere una massa massima ammissibile di 40t sugli assi e di 44t complessivamente, tenuto conto anche della massa trasmessa al veicolo trattore che può arrivare fino a 4t. La massa massima per asse infatti è di 10t per assi non motore ed adottando una distanza fra gli assi non vincolante come indicato nella direttiva 96/53/CE, la massa complessiva può raggiungere le 40t.
Anche i treni agricoli, di conseguenza, possono raggiungere masse ammissibili ben oltre le 50t e tali valori - sia dei veicoli isolati che dei complessi di veicoli - sono da considerarsi legali e non eccezionali, come indicato nell'art. 104 del Codice della Strada.
La scrivente Amministrazione ha già da tempo avviato le iniziative istituzionali e legislative per addivenire a provvedimenti che tengano conto delle necessità di salvaguardia dei manufatti stradali e della sicurezza della circolazione stradale, almeno al fine di equiparare i complessi di veicoli agricoli, approvati con i nuovi limiti della MR, agli altri complessi di veicoli stradali (autoveicolo e rimorchio) la cui massa massima per la circolazione è limitata dal numero degli assi e non può comunque superare le 44t, salvo ricadere - oltre tale limite - nelle conseguenti procedure e vincoli dei trasporti eccezionali (permessi e indennità).
Nell'attesa però che si pervenga a provvedimenti come sopra esposto, le masse massime indicate nei documenti (COC) che accompagnano i veicoli approvati secondo la MR sono da considerarsi masse massime legali e non possono essere posti vincoli di esercizio, salvo che tali vincoli non siano stati adottati ed indicati nei medesimi COC.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Fausto Fedele
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