Investimento del pedone fuori dalle strisce pedonali

In tema di circolazione stradale, l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione.

Nel caso di specie l’investitore è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen., perché con imprudenza, negligenza, imperizia ed in violazione dell’art. 141 C.d.S., tenendo una velocità inadeguata allo stato dei luoghi e all’orario notturno, aveva causato il decesso del pedone mentre, in stato di alterazione alcolica, attraversava la strada.

Infatti non si può dubitare che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un pedone che in ora notturna, attraversi la strada al di fuori di strisce pedonali, tanto più, allorquando la strada percorsa sia strada urbana costeggiata da marciapiedi. Anche la velocità deve essere, in questi casi, costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al conducente l’esecuzione utile della manovra di arresto.

Cass. pen. sez. IV - Sent. 04/07/2019 n. 29272

 

Tags: incidenti con pedoni

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