Trasporti su strada: parere ministeriale sul riposo settimanale

Il Ministero dell'interno, con nota del 15 gennaio 2019, esprime parere sull'organizzazione dei periodi di attività lavorativa secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006.

Nella circostanza precisa che ogni qual volta ci si riferisce all'attività lavorativa nell'arco della settimana occorre fare riferimento all'art. 4, comma 1 lett. i), del Reg. (CE) 561/2006, che definisce la "settimana" come "il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica".

Nella nota viene altresì precisato come definire il periodo di tempo in cui il lavoratore è impegnato alla guida facendo riferimento all'art. 4, comma 1 lett. k) del Regolamento in parola, che definisce il periodo di guida giornaliero come "il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale"; e alla successiva lett. q) dello stesso articolo che definisce il periodo di guida come "il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato".

Vedi Min. Interno - Circ. 15/01/2019 n. 300/A/366/19/108/71

 

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