Min. Interno - Circ. 15/01/2019 n. 300/A/366/19/108/71 - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Art. 8 (riposi settimanali) - Aspetti operativi dei riposi settimanali e della settimana lavorativa del conducente

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/366/19/108/71

Roma, 15 gennaio 2019

Oggetto: Regolamento (CE) n. 561/2006 - Art. 8 (riposi settimanali) - Aspetti operativi dei riposi settimanali e della settimana lavorativa del conducente.

 

Si fa riferimento alla richiesta inviata con lettera del 12 dicembre 2018, con la quale è stato chiesto un parere sull'organizzazione dei periodi di attività lavorativa secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006, Nel merito si fornisce il seguente contributo.

Il Reg. (CE) 561/2006, detta la disciplina in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. In particolare, l'art. 4, comma 1 lett. i), definisce la "settimana" come "il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica". Secondo tale indicazione, ogni qual volta ci si riferisce all'attività lavorativa nell'arco della settimana, occorre farla rientrare in questo lasso temporale.

Nell'esempio di attività lavorativa descritto, la guida inizierebbe alle ore 18.00 di domenica, per poi proseguire nei giorni successivi sino al sabato. In questi termini, le ore di guida svolte nella giornata di domenica, devono essere necessariamente ricomprese nella settimana precedente e, dunque, i periodi di attività lavorativa ammonterebbero comunque a sei.

Sotto un profilo più generale va ricordato che, quando si parla di attività, intesa come il periodo di tempo in cui il lavoratore è impegnato alla guida, si deve fare riferimento all'art. 4, comma 1 lett. k) del Regolamento in parola, che definisce il periodo di guida giornaliero come "il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale"; e alla successiva lett. q) dello stesso articolo che definisce il periodo di guida come "il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato".

Il combinato disposto delle citate disposizioni, orientano a ritenere che il riposo giornaliero debba iniziare obbligatoriamente, dopo aver guidato per nove ore (ovvero dieci, due volte a settimana), anche se frammentate. Il lavoratore può decidere di iniziare il riposo giornaliero anche prima delle nove ore; solo in questa ipotesi, si arriverebbe a svolgere un numero di attività di guida superiore a sei nell'arco della settimana. Tuttavia, in questo modo le ore di guida settimanali sarebbero minori rispetto a quelle consentite.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca

 

Tags: riposo settimanale

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