Min. Interno - Circ. 20/07/2022 n. 300/STRAD/1/24250.U/2022 - Articolo 126, comma 8-bis, CDS - Permesso provvisorio di guida - chiarimenti interpretativi a seguito di segnalazioni dell'utenza

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/24250.U/2022

Roma, 20 luglio 2022

OGGETTO: Articolo 126, comma 8-bis, CDS - Permesso provvisorio di guida - chiarimenti interpretativi a seguito di segnalazioni dell'utenza.

 

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette la nota n. 0021421 datata 1° luglio 2022, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la quale si forniscono chiarimenti in merito al rilascio del permesso provvisorio di guida rilasciato al titolare di patente che si sottopone, presso la commissione medica locale, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente [1].

In particolare, si evidenzia che lo stesso non può essere rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamenti sanitari [2] nel caso in cui il Prefetto, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica [3] e dispone la sospensione della stessa in via cautelare.

Viceversa, ogni successiva visita presso la commissione medica locale, alla quale il conducente si sottopone non in ottemperanza dell'ordinanza prefettizia, bensì ai fini del rinnovo di validità della patente, riconfermata dalla citata commissione, dà diritto a chiedere ed ottenere, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il permesso di guida provvisorio.

* * * * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

_____

[1] Ai sensi dell'articolo 126, comma 8-bis del CDS.

[2] Per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186, comma 8 CDS) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187, comma 6 CDS).

[3] Per la verifica dei requisiti fisici e psichici presso le commissioni mediche locali (articolo 119, comma 4 CDS).

 

Allegato

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Circolare 01.07.2022 n. 21421 - Art. 126, co. 8-bis, CdS - Permesso provvisorio di guida -chiarimenti interpretativi a seguito di segnalazioni dell'utenza

 

Tags: art.126 cds

Stampa Email