Min. Salute - Circ. 05/09/2017 n. 26563 - Applicazione dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Prot. n. 26563
Roma, 5 settembre 2017
OGGETTO: Applicazione dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114.
In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito, all'art. 25, secondo comma che, qualora all'esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, "la Commissione Medica Locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4".
Tale modifica normativa, per poter essere applicata, ha richiesto adeguamenti delle procedure informatiche da parte del ministero delle infrastrutture e trasporti, atte a consentire alle Commissioni Mediche Locali - successivamente all'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica di un conducente minorato o mutilato - di indicare se lo stesso rientri nella previsione di cui all'articolo in oggetto (vedasi la Circolare MIT del 22/09/2014, prot. n. 20366 avente per oggetto: "Art. 25 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate").
Nel caso in cui la Commissione Medica Locale giudichi il paziente come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4: dieci anni fino ai 50 anni, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni.
Tuttavia, nell'ultimo periodo sono giunte a questo Ministero, diverse segnalazioni, che evidenziano la difforme applicazione di tale disposizione normativa sul territorio nazionale.
In particolare è stato segnalato alla scrivente direzione generale come presso alcune Commissioni Mediche Locali, le persone riconosciute sorde ai sensi della legge del 26 maggio 1970 n. 381, non vengano considerate rientranti nella previsione normativa di cui all'oggetto e pertanto, dopo l'accertamento in sede di Commissione Medica Locale, anziché essere inviate per il successivo rinnovo patente dal Medico monocratico, continuano ad essere visitate in Commissione con modalità, costi e tempistica certamente più gravose per il paziente.
Pertanto sembra opportuno fornire alcune indicazioni al fine di uniformare, sul territorio nazionale, i criteri applicativi della norma in questione.
Si deve innanzitutto precisare che la prima valutazione dell'idoneità alla guida di un paziente affetto da disabilità deve essere in ogni caso effettuata presso una Commissione Medica Locale, che, nel caso giudichi la condizione stabilizzata, potrà disporre che i successivi rinnovi vengano effettuati presso il Medico monocratico.
In relazione al concetto di "mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto" è da evidenziarsi come la previsione di legge faccia riferimento a situazioni cliniche che, sulla base delle attuali conoscenze medico-scientifiche, non appaiono suscettibili di modificazioni - né per naturale evoluzione della condizione morbosa sottesa, né per interventi terapeutici (medici o chirurgici) o riabilitativi - tali da comportare la necessità di modifiche delle limitazioni al guidatore o degli adattamenti del veicolo.
Nello specifico, vanno senza dubbio incluse nel novero delle condizioni minorative stabilizzate le focomelie, le situazioni di amputazione e pluriamputazioni purché non causate da condizioni patologiche evolutive (ad esempio patologia diabetica) nonché le minorazioni dell'udito tra le quali quelle riconosciute ai sensi della legge 381/70 e che condizionano la titolarità di una patente speciale ex art. 326 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992.
La necessità di modifiche delle limitazioni al guidatore o degli adattamenti del veicolo richiama ai compiti del medico monocratico che, non potendo prescrivere modifiche delle limitazioni o degli adattamenti alla guida, in caso di necessità e nell'interesse dell'utente, dovrà rimettere, comunque, la valutazione alla competenza della Commissione Medica Locale.
Si precisa inoltra che i soggetti affetti da minorazioni o mutilazioni giudicate dalle Commissioni Mediche Locali come stabilizzate, qualora presentino in associazione altre patologie a carattere evolutivo che necessitino di controlli di idoneità ravvicinati nel tempo e quindi di limitazioni temporali nella durata della validità della patente, non possono essere considerati, in relazione a tali concomitanti patologie, esenti da successive visite presso Commissioni Mediche Locali.
Pertanto, si invitano le Commissioni Mediche Locali, nel massimo rispetto e nella più ampia autonomia del loro operato, svolto in scienza e coscienza, ad attenersi alle disposizioni normative in oggetto e in novella richiamate.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ranieri Guerra
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