AGCM - Parere 30/06/2020 n. AS1681 - Strumenti per la taratura di tachigrafi digitali

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Prot. n. AS1681

Roma, 30 giugno 2020

OGGETTO: Strumenti per la taratura di tachigrafi digitali.

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 giugno 2020, all'esito dell'esame di una segnalazione relativa a problematiche concorrenziali nel mercato della produzione e vendita di apparecchiature di intervento tecnico (taratura, controllo periodico, riparazione, trasferimento dati) sui tachigrafi (o cronotachigrafi) digitali, ha rilevato l'esistenza di distorsioni nel corretto funzionamento del suddetto mercato, non giustificate da esigenze di interesse generale, derivanti dalle disposizioni del D.M. 10 agosto 2007 (di seguito anche Decreto) del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche Mise).

L'Autorità ha pertanto disposto, nell'esercizio dei propri poteri di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, l'invio a codesto Ministero della presente segnalazione.

Come noto, l'articolo 4 del Decreto prevede che possono essere autorizzati quali "Centri Tecnici" - ovverosia soggetti deputati all'esecuzione dei suddetti interventi tecnici e delle operazioni di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi - quattro categorie di operatori: i fabbricanti dei veicoli sui quali vengono montati i tachigrafi; i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri nelle quali vengono montati i tachigrafi; i fabbricanti di tachigrafi digitali e le loro officine concessionarie; le officine indipendenti, ossia le officine di riparazione di veicoli in ambito meccanico o elettrico. L'articolo 7, comma 5 del Decreto dispone che, per poter essere autorizzati da codesto Ministero, i Centri Tecnici (in particolare i loro tecnici e responsabili tecnici), al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi, devono risultare in "possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica". Tale requisito può essere attestato dalle Camere di Commercio, da altro organismo all'uopo autorizzato dal Mise ovvero dagli stessi fabbricanti dei tachigrafi digitali, mediante lo svolgimento di un apposito programma di formazione stabilito dallo stesso Mise.

Nell'Allegato al Decreto viene specificato che i requisiti di conoscenza tecnica "comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo [il tachigrafo], il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura" (punto 1.12 dell'Allegato).

 Infine, i "mezzi e le apparecchiature di intervento tecnico" di cui devono disporre i Centri Tecnici comprendono - oltre ad una pista di almeno un chilometro o, in mancanza, un banco di prova - un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi (nonché per il controllo e la sincronizzazione dell'orologio del tachigrafo), ossia le strumentazioni di intervento tecnico prodotte dagli operatori del mercato in esame.

Ciò premesso, dagli approfondimenti svolti sono emerse talune problematiche di natura concorrenziale in merito alle richiamate disposizioni del D.M. del 10 agosto 2007.

Posto, infatti, che sul mercato della produzione di apparecchiature di intervento tecnico su cronotachigrafi operano sia soggetti specializzati sia soggetti integrati a monte con la produzione degli stessi tachigrafi, le suddette disposizioni appaiono favorire indebitamente i secondi, creando una ingiustificata distorsione concorrenziale.

In primo luogo, come già osservato, secondo il disposto dell'articolo 4 del Decreto), i fabbricanti di cronotachigrafi (e le loro officine concessionarie), diversamente dai produttori di sole apparecchiature tecniche, possono essere autorizzati ad operare quali Centri Tecnici, che esprimono la domanda di mercato delle attrezzature tecniche per gli interventi tecnici sui tachigrafi.

Di conseguenza, un Centro Tecnico costituito da un produttore di tachigrafi, qualora quest'ultimo sia verticalmente integrato, esprimerà una domanda di tipo captive, ossia acquisterà le relative apparecchiature di controllo e taratura al proprio interno, sottraendo così domanda al resto del mercato.

Pertanto, la medesima opportunità di essere autorizzato ad operare quale Centro Tecnico andrebbe concessa, qualora ovviamente in possesso dei necessari requisiti previsti dal Decreto, anche ai produttori di sole strumentazioni tecniche, posto che un Centro Tecnico si trova ad operare con i tachigrafi tanto quanto con le relative apparecchiature tecniche di taratura, controllo e riparazione.

In secondo luogo, il riconoscimento ai soli produttori di tachigrafi - e non anche ai produttori di sole strumentazioni tecniche - della possibilità di attestare la sussistenza dei requisiti di conoscenza tecnica del personale dei Centri Tecnici (articolo 7, comma 5, del Decreto) risulta produrre effetti distorsivi della concorrenza, peraltro resi ancora più forti laddove si consideri che, come emerso dagli approfondimenti svolti, i canali di attestazione alternativi al produttore di tachigrafi (le Camere di Commercio e gli altri eventuali Organismi all'uopo autorizzati dal Mise) sono, di fatto, inattivi.

Le officine che hanno bisogno di ottenere la prevista attestazione da un produttore di tachigrafi, difatti, risulteranno fortemente indotte ad acquistare le relative apparecchiature tecniche da tale produttore, ove quest'ultimo sia verticalmente integrato nella loro produzione.

Da questo punto di vista, dunque, l'articolo 7, comma 5, del Decreto andrebbe emendato nel senso di includere tra i soggetti attestatori non solo i "fabbricanti dei tachigrafi digitali" ma anche i "fabbricanti di mezzi e apparecchiature di intervento tecnico".

Anche in questo caso, infatti, posto che i requisiti di conoscenza tecnica da attestare comprendono, tra l'altro, sia "le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo il tachigrafo sia "la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura" (punto 1.12 dell'Allegato al Decreto), e atteso che - come sopra ricordato - il Centro Tecnico si trova ad operare tanto con i tachigrafi quanto con le relative apparecchiature tecniche di taratura/controllo/riparazione, l'opportunità di svolgere il ruolo di soggetto attestatore andrebbe estesa anche ai produttori di strumentazioni di intervento tecnico.

In particolare, tanto il produttore di tachigrafi quanto il produttore di strumentazioni tecniche potrebbero organizzare e svolgere i corsi di formazione previsti dal Decreto e secondo le indicazioni del Mise, per poi poter rilasciare l'attestato di conoscenza tecnica al personale tecnico dei Centri Tecnici.

Le sopra indicate modifiche al Decreto, nel loro complesso, renderebbero maggiormente omogenee le condizioni concorrenziali tra i produttori di tachigrafi verticalmente integrati e i produttori indipendenti di sole apparecchiature tecniche, nel mercato della produzione e vendita di queste ultime.

L'Autorità, pertanto, auspica che codesto Ministero modifichi le disposizioni indicate, eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato.

La presente Segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Tags: taratura, tachigrafo digitale

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