Min. Interno - Circ. 03/07/2020 n. 4683 - Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4683/20/111/20/3

Roma, 3 luglio 2020

OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.

 

È stata posta all'attenzione di questa Direzione la questione relativa all'utilizzo del tachigrafo digitale di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se, in ossequio a quanto previsto dall'art. 34, paragrafo 3 del citato Regolamento 165/2014, quando il conducente si allontana dal veicolo, abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo.

L'art. 34, paragrafo 3 del Regolamento 165/2014, prevede che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) [1]: [...] b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.". L'art. 34, paragrafo 2 dello stesso Regolamento 165/2014, prevede l'obbligo per i conducenti di proteggere le carte delle quali sono titolari.

Nel merito, ha fornito un proprio parere la Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea [2], esprimendo l'avviso che "[...] non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L'unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l'unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo".

Sulla base del combinato disposto delle norme suindicate e analogamente al parere espresso dalla Commissione europea, si ritiene che il conducente abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita.

Per quanto precede, in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale.

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE
Forgione

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[1] Altre mansioni; tempi di disponibilità; interruzioni di guida e periodi di riposo.

[2] In Risposta ad un quesito formulato da un'associazione di categoria dell'autotrasporto.

Tags: tachigrafo digitale

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