M.E.F. - Circ. 31/10/2018 n. 119462/RU - Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Articolo 2 - Prime indicazioni

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extra tributaria

Prot. n. 119462/RU

Roma, 31 ottobre 2018

OGGETTO: Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Articolo 2 - Prime indicazioni.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", in vigore dal 24 ottobre scorso.

L'articolo 2 del Decreto Legge in esame disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Il comma 1 dell'articolo suddetto prevede la possibilità, per il contribuente, di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro la predetta data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018, non impugnati e per i quali, alla medesima data, non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione, mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza corrispondere sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Al riguardo, si precisa fin da ora che la disposizione in esame trova applicazione anche per gli atti di accertamento (c.d. "accertamento esecutivo") di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto legge n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012, notificati da questa Agenzia.

Il successivo comma 5, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che, qualora gli atti impositivi in questione afferiscano a risorse proprie tradizionali (dazi doganali), l'interessato è tenuto, comunque, a corrispondere, oltre all'imposta, anche gli interessi di mora di cui all'articolo 114 del Codice doganale dell'Unione, a meno che non ricorrano le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo. Com'è noto, il paragrafo 3 consente all'Ufficio di rinunciare all'applicazione dell'interesse di mora qualora il contribuente documenti che tale onere economico può provocargli gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Il successivo paragrafo 4 prevede, poi, l'esclusione di un interesse di mora qualora l'importo per ciascuna riscossione sia inferiore a 10 euro.

Il comma 8 demanda ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore di questa Agenzia, l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 2.

Non appena detto provvedimento verrà adottato, sarà cura della scrivente impartire le necessarie indicazioni operative in merito, unitamente alle ulteriori indicazioni circa le altre disposizioni di interesse per questa Direzione Centrale contenute nel Decreto legge in oggetto.

Nelle more del citato provvedimento, la presentazione di eventuali manifestazioni di volontà di accedere alla definizione in questione dovranno essere acquisite, a tutela della posizione del contribuente, facendo riserva di procedere alla riscossione di quanto dovuto ed alla definizione delle sanzioni, eventuali interessi ed accessori, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Cinzia Bricca

 

Tags: riscossione coattiva

Stampa Email