M.E.F. - Circ. 16/11/2018 n. 123013/RU - Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali
Ufficio normativa e contenzioso in materia doganale ed extra tributaria

Prot. n. 123013/RU

Roma, 16 novembre 2018

OGGETTO: Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

 

Si fa seguito alla comunicazione prot. n. 119462/RU del 31 ottobre 2018 (all. 1), con la quale erano state fornite le prime indicazioni applicative del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
Con la presente nota vengono specificate ulteriori istruzioni in merito agli articoli di interesse di questa Direzione Centrale, ferma restando la possibilità di successivi interventi in materia a seguito della conversione in legge del Decreto medesimo.

Articolo 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il comma 1 consente al contribuente la definizione agevolata del contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 4/1929 e consegnati all'interessato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018), al fine di regolarizzare le violazioni constatate nel verbale stesso concernenti le imposte sui redditi e relative addizionali, i contributi previdenziali e ritenute, le imposte sostitutive, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore degli immobili all'estero, l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e l'imposta sul valore aggiunto.
Al fine di avvalersi dell'agevolazione, ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
La definizione è consentita per i verbali di constatazione a seguito dei quali non sia stato ancora notificato, dall'Ufficio, un avviso di accertamento od un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 218/1997 e si perfeziona, ai sensi del comma 5, con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, da parte dell'interessato, delle imposte come autoliquidate dall'interessato nella dichiarazione prevista al comma 2 e relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, senza corresponsione di sanzioni ed interessi.
Il comma 6 contiene una disposizione volta a disciplinare la debenza degli interessi di mora di cui all'articolo 114 del Codice doganale dell'Unione, qualora oggetto del verbale di constatazione siano violazioni accertate in materia di risorse proprie tradizionali (dazi doganali).
A tale riguardo si attira l'attenzione di codeste Direzioni sulla circostanza che la norma non include, nell'ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata, come individuato al comma 1, le risorse proprie tradizionali e che, pertanto, relativamente a quest'ultime, il contribuente non può avvalersi dell'istituto premiale in esame.
Quanto sopra è ancor più confermato dal riferimento che viene operato dal legislatore, al successivo comma 5, alla definizione delle violazioni ".... constatate per ciascun periodo d'imposta": ciò ne esclude l'applicabilità ai tributi doganali, il cui presupposto impositivo si verifica in un singolo atto (l'operazione doganale) e che preclude, quindi, la ricorrenza di un "periodo d'imposta" trattandosi piuttosto di "imposte istantanee".
Conseguentemente, può ritenersi che il suddetto comma 6 sia un "refuso" del legislatore ed infatti questa Agenzia si è fatta promotrice di una richiesta di apposita modifica normativa in sede di conversione del Decreto legge 119/2018, volta alla soppressione del comma medesimo ed anche del successivo comma 10, nella parte in cui viene ivi prevista - per l'emanazione di ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo stesso - l'adozione di uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore di questa Agenzia.

Articolo 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il comma 1 prevede la possibilità, per il contribuente, di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto legge 119/2018, non impugnati e per i quali, alla predetta data, non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione, mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza corrispondere sanzioni, interessi [1] ed eventuali accessori.
Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge o, se più ampio, entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 1, del D.Lgs n. 218/1997, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", concernente l'accertamento delle imposte su redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria catastale e comunale sull'incremento degli immobili.
Come anticipato con la suddetta nota prot. n. 119462/R.U. del 31 ottobre scorso, la norma trova applicazione anche per gli atti di accertamento (c.d. "accertamento esecutivo") di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto legge n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012, notificati dagli Uffici delle dogane entro la data di entrata in vigore del Decreto legge in commento.
Con successivo provvedimento prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018 [2], adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il Direttore di questa Agenzia e recante "Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119", sono state fornite le indicazioni necessarie per l'attuazione della definizione agevolata in esame.
Considerata la ristrettezza dei tempi per l'adesione alla definizione agevolata in esame, è stata assicurata la più ampia diffusione delle intervenute novità in materia con apposito "Comunicato" del 12 novembre scorso. [3]
Per i profili di competenza, si evidenzia quanto segue.
Relativamente all'ambito di applicazione, detto provvedimento regola anche la definizione agevolata per gli accertamenti doganali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili (cfr punto 1.2).
Particolare focus meritano, poi, le istruzioni per la determinazione delle somme dovute e le modalità di versamento (cfr punto 2.8).
La definizione agevolata consiste, infatti, nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di Risorse Proprie Tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA all'importazione, con esclusione degli importi per sanzioni amministrative, interessi - ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni unionali - ed eventuali accessori quali, in particolare, le spese di notifica. Il pagamento degli interessi di mora è previsto solo per le Risorse Proprie Tradizionali dall'articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, ed è dovuto a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento [4].
Il contribuente che intenda aderire alla definizione agevolata manifesta la propria volontà tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'Ufficio delle dogane che ha emesso l'atto di accertamento. Con le stesse modalità quest'ultimo comunica l'importo da versare in unica rata [5] entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora. Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale o altri mezzi elettronici di pagamento).
Come precisato al comma 4, la definizione agevolata si perfeziona soltanto con l'integrale versamento delle somme a tale fine dovute ed entro il termine stabilito. Pertanto, in caso di mancato o insufficiente pagamento, l'Ufficio delle dogane proseguirà le attività finalizzate al sollecito recupero del complessivo credito erariale (integrale o residuo) introitando con normale bolletta A 22 le somme versate imputandole proporzionalmente ai tributi interessati.
Verificato il corretto versamento delle somme dovute e, quindi, il perfezionamento della definizione agevolata, al fine di avere contezza dei relativi introiti che ne deriveranno, gli Uffici delle Dogane dovranno incamerare le somme in questione utilizzando esclusivamente bollette A22 serie "Art.2 Definizione agevolata atti accertamento" presente in AIDA gestione operazioni doganali -> gestione bolletta -> bollette d'ufficio.
Nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa collegata al tributo sia stata eventualmente irrogata dall'Ufficio con atto autonomo separato dall'avviso di accertamento, verificato l'avvenuto corretto perfezionamento della definizione agevolata del tributo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla disposizione di legge, l'Ufficio delle dogane procederà al previsto discarico contabile (modello Z 27).
Si evidenzia al riguardo che la facoltà attribuita al soggetto di avvalersi della definizione agevolata in esame riverbera i propri effetti anche sull'attività operativa dell'Ufficio delle Dogane che ha adottato l'atto impositivo. Ciò comporta che l'esecutività [6] per gli atti in cui non siano presenti risorse proprie tradizionali (RPT) - la cui notifica si sia perfezionata entro il 24 ottobre 2018 - subisce una deroga legale in quanto il contribuente dispone ora di un termine più ampio (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) (2) per assolvere al proprio debito. Conseguentemente, l'affidamento in carico all'Agente della riscossione delle somme reclamate con l'atto impositivo potrà avvenire soltanto a seguito dell'inutile decorso del suddetto termine. Diversamente per gli atti in cui siano presenti RPT - la cui notifica si sia perfezionata entro il 24 ottobre 2018 - si dovrà comunque provvedere all'iscrizione a ruolo (msg XE) effettuando l'eventuale discarico/sgravio a fronte del pagamento nel termine disposto dal D.L. n. 119/2018; ciò al fine di evitare l'insorgere di responsabilità nei confronti della UE, qualora il contribuente pur presentando istanza non definisca l'agevolazione in questione.
Inoltre, potranno accedere a tale agevolazione anche i contribuenti per i quali l'azione per il recupero coattivo (msg XE) sia stata già avviata per l'atto di accertamento (c.d. accertamento esecutivo) di cui al citato art. 9, comma 3 bis, ma non ancora per il connesso atto di contestazione della sanzione.
Il comma 7 stabilisce, poi, che la definizione perfezionata dal coobbligato si estende anche agli altri condebitori in solido. Conseguentemente, qualora, per il recupero del credito per dazio ed IVA all'importazione nascente dallo stesso titolo, gli Uffici delle dogane abbiano notificato, nei termini temporali previsti dalla norma, uno o più atti di accertamento sia al debitore principale che ai coobbligati in solido, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte di uno dei condebitori in solido delle somme reclamate con l'atto di accertamento oggetto di definizione agevolata gli stessi Uffici provvederanno a darne tempestiva informazione agli altri condebitori ivi compresi quelli che abbiano, eventualmente, impugnato l'atto impositivo a loro notificato. Conseguentemente, gli Uffici delle Dogane non proseguiranno le azioni di recupero nei loro confronti se la definizione abbia riguardato l'intero debito e chiederanno - laddove un condebitore abbia già impugnato gli accertamenti oggetto di definizione - la cessata materia del contendere. Diversamente, proseguiranno le attività laddove residui una frazione di debito non oggetto di definizione.
Infine, per completezza di trattazione, si rappresenta che i commi 2 e 3 dell'articolo in commento non afferiscono ad atti rientranti nella competenza di questa Agenzia: di conseguenza, il richiamo ad essi, contenuto nel comma 5, è da ritenersi inconferente.
In analogia a quanto già detto in relazione al comma 6 del precedente articolo 1, si è proceduto a richiedere una apposita modifica normativa in sede di conversione in legge del Decreto legge 119/2018.

Articolo 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

La norma prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi di ruolo affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Come espressamente disposto dal comma 4 dell'articolo in commento, sono, tuttavia, esclusi dall'agevolazione in esame i debiti costituiti da dazi doganali ed IVA dovuta all'importazione le cui somme restano, quindi, interamente dovute dal contribuente anche se inferiori all'importo in questione.
Per i restanti tributi di interesse di questa Direzione Centrale, ai fini del discarico delle quote stralciate, e per gli eventuali rimborsi di cui al comma 2.b, saranno dettate specifiche direttive all'esito dei necessari contatti con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Articolo 5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

La disposizione in esame consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 nel caso in cui negli stessi siano comprese somme a titolo di dazi doganali e di IVA riscossa all'importazione.
Al riguardo si ricorda che il Decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, con L. n. 225/2016, all'articolo 6, comma 10, lettera a) aveva, invece, escluso dalla definizione agevolata dei carichi affidati dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, i carichi recanti importi a titolo di dazi doganali e di IVA riscossa all'importazione.
A seguito dell'entrata in vigore, quindi, della norma in commento, i contribuenti potranno ora definire i carichi affidati agli agenti della riscossione, nel periodo considerato nel quale siano comprese somme a titolo di dazi doganali e di IVA all'importazione, anche se tributi e sanzioni sono presenti in due cartelle diverse, mediante pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 [7].
Si evidenzia che le modalità, le condizioni ed i termini generali per l'applicazione dell'istituto in esame sono quelli contenuti nel precedente articolo 3, per effetto del rinvio ad esso operato dal comma 1 dell'articolo 5 il quale declina, tuttavia, espresse deroghe alla disciplina generale.
Ai sensi del comma 16 del precedente articolo 3 sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nei quali siano compresi:
a) le somme dovute a titolo di aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (UE) 25015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. In sostanza non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria.
Dunque, in base a quanto previsto dalla suddetta lettera d), oltre alle cartelle inerenti alle sanzioni connesse con l'imposta presente in altra precedente cartella, sarà possibile anche la definizione agevolata di un carico affidato all'agente della riscossione per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2017 relativo solo a somme dovute a titolo di sanzione tributaria amministrativa.
In detta ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore sarà tenuto al pagamento delle somme a titolo di remunerazione degli oneri per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, come previsto dal citato articolo 3 [8].
Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3, il contribuente deve manifestare, entro il 30 aprile 2019, all'agente della riscossione, la volontà di avvalersi della definizione agevolata disciplinata dal presente articolo utilizzando la modulistica già reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella Sezione "Definizione agevolata delle risorse proprie UE - Come aderire" (Modello DA-2018-D). Con la medesima dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il contribuente, oltre ad indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, fino ad un massimo di dieci, deve indicare anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, a seguito della presentazione di copia della dichiarazione ed in attesa del pagamento delle somme dovute da parte dell'interessato, sono sospesi dal giudice (articolo 3, comma 6) .
Il perfezionamento della definizione agevolata - secondo le modalità e nei termini fissati dalla norma - esplica, quindi, i propri effetti nei giudizi in cui sono parti l'agente della riscossione o l'Ufficio delle dogane (o entrambi) e determina la cessazione integrale della materia del contendere.
Qualora il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al citato comma 6 dell'articolo 3, ometta di assumere formalmente l'impegno di rinunciare al giudizio, ma provveda al pagamento di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, si determinerà, comunque, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, sempre che, ovviamente, il carico definito dal contribuente abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione.
Si ricorda, poi, che, nel caso di cessazione della materia del contendere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del D.Lgs n. 546/1992 (7) "Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Come sopra anticipato, l'articolo 5 prevede alcune deroghe alla disciplina generale della definizione agevolata dei carichi qualora i debiti ammessi siano costituiti da somme a titolo di Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali) e IVA all'importazione.
Il comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2) dispone, infatti, che, limitatamente alle risorse proprie tradizionali (RPT), l'interessato è tenuto a corrispondere, oltre al capitale, agli interessi (iscritti a ruolo), alle altre somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione [cioè le somme di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b)], anche gli interessi di mora di cui all'articolo 114 del Codice doganale dell'Unione, secondo la decorrenza ed i tassi ivi precisati, a meno che non ricorrano le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del citato articolo 114, del Codice doganale dell'Unione.
Si evidenzia, poi, che la lettera e) del comma 1 esclude la possibilità, per il contribuente, di definire il proprio debito a titolo di dazi doganali mediante compensazione con altre imposte.
In relazione a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e f) saranno fornite dettagliate istruzioni non appena definito, con gli altri soggetti coinvolti, il connesso flusso informativo.

Articolo 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'articolo stabilisce che i contribuenti possono definire i contenziosi tributari pendenti, anche innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Come, tuttavia, precisato nel comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata in esame le controversie aventi ad oggetto - anche solo in parte - i dazi doganali e l'IVA riscossa all'importazione, sebbene non sembrano configurabili fattispecie nelle quali l'Agenzia delle Entrate possa essere parte processuale per atti impositivi aventi ad oggetto i tributi in questione, la cui emissione rientra, infatti, nella competenza di questa Agenzia.

Articolo 16. Giustizia tributaria digitale

Il presente articolo apporta modifiche al D.Lgs n. 546/1992 - in particolare agli articoli 16 bis e 25 - dopo il quale viene inserito un articolo 25 bis.
Gli emendamenti in questione sono finalizzati ad agevolare le procedure in materia di potere di certificazione di conformità con riguardo a copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico, nonché la possibilità di attivare l'udienza a distanza e rendere cogente il ricorso all'utilizzo dei sistemi telematici nel processo tributario.
Si segnalano, in particolare, le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 16 bis del D. Lgs n. 546/1992, ove viene disposto che le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti, e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, [9] secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.12.2013, n. 163 [10] e nei successivi decreti di attuazione. [11]
È tuttavia previsto che, eccezionalmente, il Presidente della commissione tributaria o il Presidente di sezione, qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza, possono autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
In proposito si evidenzia che, per effetto di quanto previsto dal comma 5, l'obbligo dell'utilizzo delle sopra illustrate modalità telematiche troverà applicazione ai giudizi instaurati in primo grado e in secondo grado, con ricorso ed appello notificati a decorrere dal 1° giugno 2019.

* * * * *

Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale vorranno impartire le istruzioni di dettaglio ritenute necessarie, non mancando di segnalare eventuali problematiche operative che dovessero verificarsi nella pratica applicazione delle presenti disposizioni.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Cinzia Bricca

___

[1] Ad eccezione di quelli previsti al successivo comma 5 relativamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali.
[2] Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e di questa Agenzia.
[3] Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia
[4] Com'è noto i paragrafi 3 e 4 del citato articolo 114 prevedono, tuttavia, l'esonero dal pagamento di un interesse di mora alle condizioni in essi precisate. Il paragrafo 3 consente all'ufficio di rinunciare all'applicazione di un interesse di mora qualora il contribuente documenti che tale onere economico può provocargli gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Al fine di avvalersi della agevolazione in esame, sarà, quindi, cura del contribuente fornire all'ufficio ogni documentazione utile e ritenuta idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del grave pregiudizio finanziario o sociale richiesto dalla norma unionale. Il successivo paragrafo 4 prevede, invece, l'esclusione di un interesse di mora qualora l'importo per ciascuna riscossione sia inferiore a 10 euro.
[5] Non ritenendosi applicabile, infatti, il pagamento rateale delle somme (fino a venti rate trimestrali) previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4 del sopra citato D.Lgs n. 281/97 che, come già detto, concerne la disciplina di imposte la cui amministrazione non compete a questa Agenzia.
[6] dieci giorni dalla notifica, cfr art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 16/2012, conv. con Legge n. 44/2012
[7] L'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 prevede l'applicazione di un interesse di mora sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, nel caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Dal 15 maggio 2018 l'interesse è pari al 3,01% annuo, come determinato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018.
[8] In tal senso, Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/ E dell'8 marzo 2017, punto 2.1
[9] Adempimenti, ad oggi, già esperibili dalle parti con tale modalità, sia pure a titolo facoltativo.
[10] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale - n. 37 del 14.2.2014, pag.1.
[11] In tal senso vedasi: Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del 4.8.2015 (G.U. n. 184 del 10.8.2015), del 30.6.2016 (G.U. n. 161 del 12.7.2016), del 15.12.2016 (G.U. n. 298 del 22.12.2016) e del 28.11.2017 (G.U. n. 288 dell'11.12.2017).

Tags: riscossione coattiva

Stampa Email