Garante Privacy - Provv. 04/07/2013 n. 331 - Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO
4 luglio 2013, n. 331
Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile - 4 luglio 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";
VISTA la disciplina rilevante in favore della mobilità delle persone invalide;
VISTO l'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35;
ESAMINATE le istanze pervenute all'Autorità da parte di alcuni cittadini in merito alla possibilità di utilizzare il verbale della commissione medica integrata quale attestazione medico-legale idonea a richiedere il rilascio del contrassegno invalidi, nonché a ottenere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità;
VISTO il provvedimento generale in materia di invalidità civile adottato dal Garante il 21 marzo 2007 (consultabile sul sito www.gpdp.it, doc. web n. 1395821 e pubblicato in G.U. n. 82 del 7 aprile 2007);
VISTO il provvedimento generale adottato dal Garante il 16 febbraio 2011 sul trattamento dei dati personali dei disabili effettuato in occasione dell'acquisto di un'autovettura (doc. web n. 1792975);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
Premesso
1. Questioni prospettate
Sono pervenute alcune segnalazioni nelle quali si lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nella previsione contenuta nell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35. Tale norma prevede che le attestazioni medico-legali richieste per il rilascio del contrassegno invalidi di cui all'art. 381, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità possano essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata di cui all'art. 20, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
Nelle segnalazioni ricevute i cittadini lamentano che nei suddetti verbali sono presenti informazioni sensibili quali i dati anamnestici, l'esame obiettivo e la diagnosi del soggetto sottoposto a controllo. I segnalanti ritengono, infatti, che tali informazioni siano non pertinenti e non indispensabili ai fini dell'erogazione dei predetti benefici e, quindi, non conoscibili da parte dei soggetti a ciò deputati. È stato, pertanto, richiesto al Garante che tali informazioni possano essere omesse nelle certificazioni preliminari al godimento dei richiamati benefici.
Il Garante si è già espresso in materia con il provvedimento del 21 marzo 2007 in cui sono state introdotte misure e accorgimenti a tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile. In particolare, è stato prescritto alle aziende sanitarie locali di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi dell'interessato.
2. Quadro normativo di riferimento
L'art. 4 del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha introdotto semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità.
Con riferimento a quanto segnalato al Garante, tale norma ha previsto che le attestazioni medico-legali necessarie per il rilascio del contrassegno invalidi e per ottenere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità possano "essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata", presentato in copia, con dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale e con dichiarazione sulla mancata revoca, sospensione o modifica di quanto attestato sul verbale (art. 4 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 citato).
La richiamata disposizione, al fine di semplificare la procedura per l'ottenimento dei predetti benefici da parte della persona con disabilità, introduce una modalità alternativa di documentazione dello stato di disabilità rappresentata dalla presentazione del verbale della commissione medica integrata. Tale previsione conferisce quindi una facoltà di scelta alla persona con disabilità che potrà così decidere di avvalersi di tale semplificazione o di continuare a presentare un'attestazione medico -legale priva di diagnosi per ottenere i medesimi benefici.
Tale attestazione è previsto che sia rilasciata - su richiesta dell'interessato - con riferimento a dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati (cfr. art. 24 e 62 del codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006). I certificati medici sono, infatti, esclusi dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (d.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1). Tale attestazione può essere rilasciata da professionisti che operino privatamente o nell'ambito delle funzioni di medicina legale attribuite alle aziende sanitarie (artt.14 e 19, l. 23 dicembre 1978, n. 833).
A differenza di quanto indicato in tale attestazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di accertamento dell'invalidità civile, nel verbale redatto dalla commissione medica integrata è specificata "la dizione diagnostica con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità" (art. 1, comma 5, d.m. 5 agosto 1991, n. 387, recante "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile").
3. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidità civile
Le questioni sollevate nelle menzionate segnalazioni concernono il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone con disabilità.
Il trattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie previste dal Codice il quale prevede, tra l'altro, che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare, adottato su conforme parere del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lett. a) del Codice).
Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, pertanto, tali trattamenti devono essere posti in essere nel rispetto di quanto previsto, allo stato, nello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il 26 luglio 2012 (doc. web n. 1915390).
Nella scheda n. 32 del predetto schema tipo aggiornato di regolamento è previsto che le commissioni mediche che operano presso le aziende sanitarie locali possano trattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute nell'ambito dell'attività medico-legale inerente agli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli, compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile (artt. 85, comma 1, lett. d) e 86, comma 1, punto c) 1 del Codice).
Le commissioni mediche presso le aziende sanitarie locali possono, pertanto, legittimamente trattare i predetti dati sensibili nel rispetto dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati rispetto alla finalità di accertamento perseguita (artt. 11 e 22, commi 3 e 5, del Codice).
Il Garante, nel riconoscere l'indubbia semplificazione che l'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da parte delle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, le commissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integrata con l'omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).
L'esigenza che tali informazioni siano omesse trova, peraltro, riscontro nel quadro normativo di settore. La normativa in tema di mobilità delle persone invalide prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilasci apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario (d.P.R. 16-12-1992 n. 495).
L'interessato deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta senza che sia prevista l'indicazione della diagnosi (art. 381, comma 3, d.P.R. n. 495/1992).
Inoltre, per ciò che concerne le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, il Garante è già intervenuto sul tema con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2011, in cui ha prescritto alle strutture sanitarie pubbliche e alle commissioni mediche legalmente deputate ad accertare le varie ipotesi di disabilità, di redigere le certificazioni sanitarie destinate ad essere esibite dagli interessati per l'acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la eventuale concessione, da parte dei vari soggetti coinvolti nella procedura di valutazione, delle agevolazioni fiscali di legge. Anche in tale ultima occasione, infatti, il Garante ha osservato che la normativa di settore, se da un lato richiede la certificazione dello stato di "handicap grave" di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, imponendo anche un'esplicita evidenziazione della gravità della patologia (ad esempio, con riguardo alla natura psichica o mentale della stessa), non prevede, tuttavia, come indispensabile l'indicazione della specifica patologia diagnosticata all'interessato. In tale provvedimento il Garante ha, infatti, disposto che le "strutture sanitarie pubbliche e/o le Commissioni mediche deputate ad accertare le patologie in questione, pur avendo a disposizione per le valutazioni di competenza l'intera documentazione sanitaria prodotta dal richiedente, redigano le certificazioni destinate ad essere esibite dai soggetti con disabilità per l'acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata indicando i soli dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità (eventuale concessione delle agevolazioni fiscali) per le quali debbono essere successivamente trattati da parte dei vari soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione".
In tale quadro, pertanto, come già indicato nei richiamati provvedimenti del Garante del 21 marzo 2007 e del 16 febbraio 2011, è necessario che le commissioni mediche rilascino, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, una copia del verbale con l'omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Garante (www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenza generale, è inviato alle regioni e province autonome e all'Inps affinché provvedano a divulgarlo presso le strutture competenti.
Tutto ciò premesso il garante:
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive alle commissioni mediche di rilasciare, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, una copia del verbale con l'omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 4 luglio 2013
IL PRESIDENTE: Soro
IL RELATORE: Soro
IL SEGRETARIO GENERALE: Busia
Tags: disabili