Min. Infrastrutture Trasporti - Circ. 06/05/1999 n. B041/MOT - Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni

Ministero dei trasporti e della navigazione

Circolare n. B041/MOT

6 maggio 1999

OGGETTO: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.

 

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare 27 novembre 1998, n. B103/MOT D.C. IV, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sull'autovettura ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.

La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.

La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.

È di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.

È pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.

La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

 

Tags: portabici, portamoto, portasci, autocaravan

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