M.I.T. - D.D. 30/12/2019 n. 558 - Strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
DECRETO DIRIGENZIALE
30 dicembre 2019, prot. n. 558
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE
Visto l'articolo 9 della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 che prevede disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31/01/2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito Codice della Strada, e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l' applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o anteriormente;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7/11/2003, di recepimento della direttiva 2002/7/CE, in base al quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con più di due assi non può essere superata anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci;
Visto il Decreto 13 marzo 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 65 del 19 marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea;
Sentito il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 e di disciplinare l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada;
Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibili applicate a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette:
Decreta
Art. 1
Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso
1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall ' articolo 61 del Codice della Strada e dalle regolamentazioni UE relative a masse e dimensioni;
1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35 m per autoveicoli con larghezza pari o superiore a 2,50 m;
1.3. altezza: non superiore a 2,50 m da terra quando installata;
1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell ' autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella prevista nell'omologazione del dispositivo;
1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall' art. 164 comma 1 del Codice della Strada. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;
1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice;
1.7. la struttura posteriore ed il relativo carico, se non è necessario ripetere la targa posteriore e le luci, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del Codice della Strada e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione;
1.8. l' installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso, non comporta visita e prova ai sensi dell'art. 78 del C.d.S., e pertanto non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione.
Art. 2
Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso
2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall ' articolo 61 del Codice della Strada e dai regolamenti UE relative a masse e dimensioni;
2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35 m per autoveicoli con larghezza pari o superiore a 2,50 m;
2.3. altezza: non superiore a 2,50 m da terra quando installata;
2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;
2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164 del Codice della Strada. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l' inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;
2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art . 100 del Codice della Strada con le modalità previste per il carrello appendice;
2.7. la struttura posteriore ed il relativo carico, se non è necessario ripetere la targa posteriore e le luci, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 del Codice della Strada e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione;
2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso comporta visita e prova da parte degli UU.MC, ai sensi dell' art. 78 del C.d.S., con conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
Art. 3
Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo
3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'articolo 61 del Codice della Strada e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;
3.2. larghezza: non superiore a 2,00 m comprensiva delle biciclette installate;
3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilità del conducente;
3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;
3.5. le suddette strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e prova da parte degli UUMC, ai sensi dell'art. 78 del Codice della strada, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:
a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in kg. 15 per ogni bicicletta installabile;
b) verifica della visibilità anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare limitazioni alla visibilità anteriore del conducente rispetto alla configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilità che deve essere assicurato è quello indicato al punto 15.2.4.6 del Regolamento UNECE 46.04. In particolare la prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto più avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non risulta rispettato, è necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto più esterno della struttura portabiciclette anziché della cabina;
c) rispetto degli angoli di visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non è consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di ostruzione anche parziale della loro visibilità ed efficacia illuminante;
d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3,3 con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d' emergenza, se presenti sul veicolo. Non è consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica;
e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potrà essere allungato di non oltre 80 centimetri dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120 cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente .
Art. 4
Disposizioni comuni
A seguito dell'installazione della struttura a sbalzo posteriore, il veicolo deve comunque rispondere alle norme previste per la protezione posteriore anti incuneamento (direttiva 81/333/CEE e s.m.i. ovvero regolamento UNECE 58). La responsabilità della sistemazione delle strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette, nonché della sistemazione e sicurezza nel trasporto del relativo carico e, per la struttura portabiciclette, del corretto posizionamento delle biciclette, nonché del loro ancoraggio e dell'ottemperanza alle prescrizioni del Costruttore della struttura portabiciclette, relativamente alle dimensioni geometriche ed alle masse delle singole biciclette, sono da ricondurre all' art. 164 del Codice della Strada.
Il Costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione di idoneità all'impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d'installazione e d' uso.
Art. 5
Il Decreto dirigenziale 13 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 1997 recante "Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea" è abrogato.
Roma, 30 dicembre 2019
Il direttore generale: DONDOLINI