Cass. pen. sez. IV - Sent. 02/102019 n. 40269 - Guida in stato di ebbrezza - aggravante prevista dall'art. 186, c. 2 bis c.d.s. in caso di incidente stradale
Cass. pen. sez. IV - Sent. 2 ottobre 2019, n. 40269
Guida in stato di ebbrezza - aggravante prevista dall'art. 186, c. 2 bis c.d.s. in caso di incidente stradale
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Salvatore DOVERE
Rel. Consigliere: Maura NARDIN
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 gennaio 2017 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con cui A. A. è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.D.S., perché postosi alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica - con tasso alcolemico accertato mediante etilometro, pari a gr/l. 1,77 alla prima misurazione ed a gr/l. 1,84 alla seconda prova - aveva provocato un sinistro stradale.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando quattro distinti motivi.
3. Con il primo fa valere l'intervenuta prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 1" cod. pen., trattandosi di reato per il quale è stabilito il termine di quattro anni ed essendo il fatto contestato risalente al 5 agosto 2014.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Lamenta l'apparenza dell'argomentazione posta a fondamento della sentenza della Corte territoriale. Rileva l'inconferenza del richiamo dei precedenti giurisprudenziali sul concetto di 'incidente stradale' di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., relativi a sinistri di tutt'altra gravità rispetto a quello oggetto del giudizio. Ricorda che, nel caso di specie, nessuno vide il sinistro e che il teste B. B. nulla dice sulle sue modalità di accadimento. Egli riferisce, infatti, di avere visto il ciclomotore condotto dalla C. C., parcheggiato dietro i veicoli in sosta e poi di avere sentito un colpo, a seguito del quale aveva nuovamente notato il motoveicolo all'interno della zona blu di parcheggio. Sostiene che in nessun modo da siffatta narrazione possa ricavarsi, come fa il giudice di merito, la circostanza che l'auto condotta dall'imputato, andò a stringere sulla destra, così collidendo con il motoveicolo, mentre non viene affrontata la valutazione della condotta della C. C. nella causazione del sinistro, anche avuto riguardo al fatto che l'imputato non fece altro che percorrere la pubblica via, ad una velocità adeguata. Invero, l'improvvisa immissione del motociclo nel traffico veicolare, ha innescato un percorso causale autonomo, rispetto a quello determinato dall'agente, sicché non può ascriversi al medesimo la causazione dell'incidente, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro per l'integrazione dell'aggravante.
5. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla base del comportamento tenuto dall'imputato immediatamente dopo la collisione, benché il medesimo, si fosse fermato, dopo pochi metri per verificare l'accaduto. Rileva la manifesta illogicità della sentenza, in quanto non coerente rispetto a quanto emerso in giudizio.
6. Con l'ultimo motivo censura la sentenza impugnata per avere revocato la patente di guida, sanzione che deve essere annullata, in quanto non sorretta da adeguata ricostruzione del fatto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la previsione di cui all'art. 157, comma 1 cod. pen., deve essere letta in combinato disposto con gli artt. 158, 159, 160 e 161 cod. pen., che stabiliscono la decorrenza della condizione estintiva del reato, le cause di sospensione ed interruzione, nonché gli effetti che queste ultime producono sul termine prescrizionale. In particolare l'imputato omette di tenere in considerazione il disposto dell'art. 161, comma 2" cod. pen. con cui sono stabilite le cause interruttive della prescrizione, nonché l'aumento complessivo del termine prescrizionale, pari per le contravvenzioni, ad un quarto di quello previsto dall'art. 157 comma 1° cod. pen.. Sicché il termine complessivo per il reato contestato è di anni cinque, dalla data della sua commissione. Con la conseguenza che, nel cado di specie, la prescrizione matura alla data del 5 agosto 2019.
3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
4. Ora, va premesso che in ordine alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., esiste presso questa Corte un contrasto interpretativo. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza "è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 - dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 - dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 256209), mentre, per altre, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un'auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'autostrada). (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 - dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 - dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 264419).
Nel definire la nozione normativa di incidente stradale si è fatto riferimento, in primo luogo, al significato letterale del termine, secondo cui è tale 'qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività', sottolineando che una simile definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone. Ma 'anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall'incidente stesso (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 - dep. 06/12/2012, Marziano).
Su questa base, ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è stato ritenuto che "nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che - per affermarne la sussistenza - è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734).
CosÌ ricostruita la nozione deve condividersi il giudizio della Corte di appello sulla configurabilità dell'incidente, ai sensi del comma 2 bis, anche nell'ipotesi in cui vi sia una semplice collisione con altro veicolo, fermo o in movimento, costituente un ostacolo improvviso sulla carreggiata, od anche al di fuori di essa, quando il conducente in stato di ebbrezza si stringa sulla destra, in modo tale da fuoriuscire dalla sede stradale.
È pur vero, come sostiene l'imputato che ricondurre dell'evento alla condotta deve ulteriormente verificarsi la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto.
5. Su questo punto, tuttavia, la Corte introduce una motivazione sintetica, ma esaustiva, poiché ritiene che il mancato adeguamento alla condotta prescritta dal codice della strada che richiede una condotta di guida adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, tale da consentire l'immediato arresto del mezzo o comunque l'adozione di efficace manovra di emergenza per il caso del palesarsi improvviso di ostacoli, implica la sussistenza del contributo causale dell'imputato, il quale, a causa del suo stato di ebbrezza e dell'impoverimento da ciò derivante della capacità di pronta reazione, non ha saputo evitare l'ostacolo, comunque prevedibile.
6. Il terzo motivo di ricorso è ancora manifestamente infondato. Va ricordato, a questo proposito, il principio generale secondo cui sussiste una presunzione di non meritevolezza delle circostante attenuanti generiche, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).
7. In questo caso, la Corte indica anche gli elementi che considera sfavorevoli e li individua nel comportamento tenuto dal ricorrente, subito dopo il sinistro, mentre con l'impugnazione in questa sede il ricorrente neppure indica gli elementi favorevoli che il giudice di seconda cura avrebbe omesso di considerare, ancorché sollecitato a farlo con l'atto di appello.
8. Infine, inammissibile è l'ultima doglianza, il cui accoglimento è subordinato dallo stesso ricorrente all'accoglimento dei precedenti motivi, sicché essa deve ritenersi assorbita.
9. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.
Il Presidente: DOVERE
Il Consigliere estensore: NARDIN
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019.