DPR 495/92 - Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti
1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'art. 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.
2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.