M.I.T. - D.M. 04/12/2019 - Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
4 dicembre 2019
(G.U. n. 19 del 24.1.2020)
Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, di seguito "Codice della strada";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", e successive modificazioni, di seguito "Regolamento";
Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del Regolamento, che prevede l'obbligo di apporre pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di predispone dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate;
Vista la norma armonizzata EN 12899-1 "Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti" rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;
Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità.
2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli
Tags: art.164 cds