In mancanza di esecuzione di un provvedimento di demolizione, la medesima spetta comunque al comune

    Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 25/2022, del 12 gennaio 2022, ha statuito che, in caso di mancata esecuzione di provvedimento del dirigente comunale disponente la demolizione di un manufatto abusivo, l'obbligo della demolizione rimane in capo al comune stesso. La fattispecie esaminata dal TAR Sardegna è la seguente: nell'anno 2010 erano state effettuate, nel territorio del Comune di Olbia, opere di demolizione e ricostruzione di un immobile in totale assenza di titolo edilizio. Successivamente, con ordinanza n. 8, del 26 agosto 2012, il dirigente del servizio controllo edilizia e prevenzione abusi dello stesso comune aveva disposto la demolizione delle opere abusive realizzate; demolizione mai avvenuta ed ordinanza rimasta, quindi, ineseguita, nonostante nota di sollecito inviata dall'attuale ricorrente al TAR Sardegna. Il quale TAR, con la sentenza che si commenta, ha dichiarato l'obbligo del Comune di Olbia di procedere a dare esecuzione all'ordinanza sopra individuata, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima; contestualmente, nominando un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia del comune stesso.

    Vasco Talenti

    T.A.R. Sardegna - Sent. 12/01/2022 n. 25/2022

     

    Tags: abuso edilizio

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