T.A.R. Sardegna - Sent. 12/01/2022 n. 25/2022 - In mancanza di esecuzione di un provvedimento di demolizione, la medesima spetta comunque al comune
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00025/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2020, proposto da:
Pietrina Savigni in Pinducciu, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Longheu, Anna Francesca Fazio e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cottu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Logudoro, 3/B, presso lo Studio dell’Avv. Manuela Gagliega;
nei confronti
Marianna Stocchino, rappresentata e difesa dagli avvocati Bettino Arru e Pietro Vittore Carzedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
per la declaratoria di illegittimità:
- del silenzio serbato dal comune di Olbia sull'istanza inoltrata via PEC in data 5 marzo 2020, con cui la ricorrente ha chiesto allo stesso Comune di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare un manufatto abusivo realizzato dalla controinteressata sul confine con la proprietà della medesima ricorrente in Olbia, via della Spiaggia n. 6, località Pittulongu, in esecuzione dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 26/2012 emessa dal Servizio Controllo Edilizia e Prevenzione Abusi del Comune di Olbia in data 2.08.2012, nonché per la condanna dell'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e di Marianna Stocchino.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
La sig.ra Pietrina Savigni in Pinduccio, odierna ricorrente, espone che nel 2010 la sig.ra Marianna Stocchino, attuale controinteressata, aveva effettuato opere di demolizione e ricostruzione in ampliamento di un fabbricato di sua proprietà -sito in Olbia, loc. Pittulongu, su terreno adiacente a quello della stessa Savigny- aprendo, fra l’altro, una veduta in affaccio sul muro di confine tra le due proprietà, in assenza di titolo edilizio e in violazione della distanza minima dal confine stabilita dal Piano di risanamento urbanistico relativo alla zona di riferimento, oltre tutto protetta da vincolo paesaggistico ministeriale.
Con ordinanza 26 agosto 2012, n. 8, il Dirigente del Servizio Controllo Edilizia e Prevenzione Abusi del Comune di Olbia aveva disposto la demolizione delle opere abusive, ma tale ordinanza è rimasta sempre ineseguita, nonostante una prima nota di sollecito inviata dall’interessata in data 11 novembre 2015 e una seconda istanza-diffida inviata con PEC del 6 marzo 2020.
Con il ricorso in esame, notificato in data 4 novembre 2020, la sig.ra Savigny ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio in tal modo serbato dal Comune, con la conseguente condanna della stesso a eseguire la predetta ordinanza di demolizione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Olbia ha eccepito l’inammissibilità della domanda perché avente a oggetto il compimento di un’attività materiale, invece che l’adozione di atti formali.
Inoltre ha riferito che -per iniziativa del tecnico appositamente nominato- si era, nel frattempo, proceduto, dapprima, all’immissione nel possesso delle opere abusive e del relativo sedime e, poi, esattamente in data 15 settembre 2020, alla denuncia di variazione catastale relativa all’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Con successiva memoria del 21 ottobre 2021 la stessa difesa comunale ha versato in atti la determinazione dirigenziale 13 ottobre 2021, n. 4359, con cui è stata avviata una procedura selettiva per la scelta dell’impresa cui affidare la materiale demolizione delle opere abusive.
Su tale presupposto all’udienza camerale del 27 ottobre 2021 è stato disposto un breve rinvio, al fine di consentire la definizione della procedura amministrativa in atto.
Successivamente non sono, tuttavia, pervenute ulteriori comunicazioni, a eccezione di una nota del 5 gennaio 2022 con cui la ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione, poi effettivamente intervenuta all’esito dell’udienza camerale del 12 gennaio 2022.
A tal fine deve essere, in apice, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, essendo pienamente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso di cui all’art. 31 c.p.a. è fruttuosamente esperibile anche in reazione all’omesso compimento di un’attività materiale da parte dell’amministrazione.
Difatti il dovere di concludere espressamente il procedimento amministrativo, sancito dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere letto (anche) alla luce del canone di esecutività dei procedimenti amministrativi, codificato all'art. 21 quater della medesima legge generale sul procedimento, a mente del quale “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, il che comporta necessariamente la possibilità per l’interessato di utilizzare il rito del silenzio (anche) per ottenere la materiale esecuzione del provvedimento finale, in quanto indispensabile per conseguire una tutela concreta ed effettiva (si vedano, in questo senso, ex multis, T.A.R, Sez. II, Sardegna 22 marzo 2021, n. 208; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 8 marzo 2011, n. 1337; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 5 febbraio 2018, n. 306, e Sez. II, 12 aprile 2019, n. 1029; Consiglio di. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2565; da ultimo, T.A.R. Catania, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 822).
Nel merito il ricorso è fondato, vista l’intervenuta, ormai da tempo (vedi supra), scadenza del termine per provvedere sulle richieste dell’interessato.
Deve perciò dichiararsi l'obbligo del Comune di Olbia di eseguire la citata determinazione dirigenziale n. 8/2012 mediante l'adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali all'uopo occorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente sentenza.
Deve, inoltre, procedersi, alla nomina -nella persona del Dirigente generale dell’Assessorato Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna o di un delegato, supplente o facente funzioni- di un Commissario ad acta, il quale, in caso di perdurante mancata esecuzione nel termine sopra indicato da parte del Comune, provvederà agli atti e alle operazioni materiali necessarie all’esecuzione della sopra citata ordinanza entro ulteriori sessanta giorni, termine che inizierà a decorrere dal giorno in cui il Commissario avrà ricevuto comunicazione dell’infruttuosa scadenza del sopra citato termine a disposizione del Comune, a cura della parte ricorrente; il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, pari euro 1.500,00, dovrà essergli interamente corrisposto dal Comune di Olbia.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Olbia di eseguire l’ordinanza di demolizione n. 26/2012 del 2 agosto 2012, mediante l'adozione degli atti e delle operazioni materiali all'uopo occorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte ricorrente se anteriore, della presente sentenza.
Nomina Commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento del Comune nel termine sopra descritto, il Dirigente generale dell’Assessorato Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna o suo delegato o supplente, che provvederà nei termini e alle condizioni descritti in motivazione.
Condanna il Comune di Olbia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al contributo unificato, nonché al pagamento del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Tags: abuso edilizio