DPR 495/92 - Art. 128 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione.
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248).[1]
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.[2]
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.[3]
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico unitario» (figg. II.253, II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti «diritto» devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
e) le frecce indicanti «sinistra» devono essere poste sotto le frecce «dritto», e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti «destra»;
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.
[1] Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
[2] Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
[3] Periodo aggiunto dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
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