DPR 495/92 - Art. 044 - (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale.
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
44. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale.
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.[1]
[1] Comma così modificato dall'art. 34, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
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