DPR 495/92 - Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma.

    1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.

    2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.

    3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.

    4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.

    5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.

    6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286).

    In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.

    7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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